Reversibilità, nel 2026 cambiano importi e soglie: chi rischia i tagli e chi no

Scritto il 20/01/2026
da Valentina Menassi

Con il trattamento minimo aggiornato e le rivalutazioni, si spostano i limiti di reddito che fanno scattare le decurtazioni

La pensione di reversibilità si prepara a un 2026 di ricalcoli e differenze più marcate tra un beneficiario e l’altro. Le soglie reddituali aggiornate, agganciate al trattamento minimo, possono cambiare l’equilibrio tra chi mantiene l’assegno pieno e chi vede scattare le riduzioni. Sullo sfondo, rivalutazioni e maggiorazioni ritoccano la base su cui si calcolano le quote, ma l’effetto finale dipende dalla composizione familiare e dalla ripartizione tra coniuge e figli. E con gli adeguamenti Istat, anche un incremento nominale dei redditi può trasformarsi in un boomerang, facendo entrare l’assegno in una fascia più penalizzante.

Soglie e decurtazioni

Il nodo più sensibile resta quello delle decurtazioni legate al reddito. Il sistema, per come lo descrivi, viene ricalibrato prendendo come riferimento il nuovo trattamento minimo, indicato attorno ai 611 euro mensili. Quando cresce quel parametro, si aggiornano automaticamente i confini reddituali entro cui la reversibilità resta cumulabile senza tagli. Le fasce di riduzione rimangono tre, ma con valori rivisti: oltre 23.862,15 euro annui è prevista una diminuzione del 25%, sopra 31.816,20 euro il taglio sale al 40%, oltre 39.769,25 euro la riduzione arriva al 50%. In termini pratici, la reversibilità diventa più “sensibile” alle variazioni del reddito complessivo, e anche piccoli scostamenti possono incidere sulla percentuale applicata.

Quando i tagli non scattano

Non tutti i beneficiari, però, sono esposti allo stesso rischio. La presenza nel nucleo di figli minorenni, studenti ancora a carico o soggetti con disabilità, mette al riparo dalle penalizzazioni: in queste situazioni l’assegno resta integralmente cumulabile e non scattano decurtazioni. A rafforzare questo quadro interviene anche un principio richiamato dalla giurisprudenza costituzionale: la decisione n. 162 del 2022, riconosce la legittimità del sistema delle riduzioni ma fissa una soglia di equilibrio, stabilendo che la trattenuta non può eccedere l’ammontare dei redditi che hanno generato il taglio.

Adeguamenti Istat e aumenti

Sul piano operativo, l’attenzione si sposta anche su un fattore spesso sottovalutato, ovvero gli adeguamenti Istat. L’aumento nominale dei redditi può essere sufficiente a superare una soglia e a far scattare il passaggio a una fascia di riduzione più pesante, con effetti immediati sull’importo liquidato. Accanto al capitolo tagli, c’è quello degli aumenti. Nel 2026 è prevista una rivalutazione dell’1,4% per gli importi fino a quattro volte il minimo, ridotta al 90% tra quattro e cinque volte il minimo e al 75% per le fasce superiori. Nel caso della reversibilità, però, l’adeguamento non agisce direttamente sulla percentuale spettante al superstite: interviene prima sulla pensione originaria del titolare deceduto e solo dopo quell’importo viene ripartito tra i beneficiari. È un passaggio che produce effetti differenziati sulle singole quote.

La ripartizione tra coniuge e figli

Resta infine il tema delle percentuali di ripartizione tra coniuge e figli, che continuano a seguire lo schema consolidato: al coniuge spetta il 60% della pensione, che sale all’80% in presenza di un figlio e al 100% con due figli; in assenza del coniuge, un figlio ha diritto al 70%, due figli all’80% e tre o più al 100%. Nel 2026, tuttavia, ogni intervento di rivalutazione rende i calcoli più “dinamici”, perché ogni incremento dell’importo di partenza si traduce in un ricalcolo puntuale delle quote e quindi in effetti diversi sulle entrate dei singoli superstiti.